Fonti del diritto

Da Wikiversità, l'università aperta.

Design conlang.png

Questo modulo necessita di essere "wikificato", ovvero formattato secondo gli standard di Wikiversità (vedi l'elenco degli articoli da wikificare). Collabora anche tu a rendere questo articolo conforme alle linee guida (vedi anche qui) poi rimuovi questo avviso.

Nota: {{{1}}}

Si definisce innanzitutto la Fonte del diritto come atto o fatto abilitato dall'ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche, cioè ad innovare all'ordinamento giuridico stesso. Si tratta di una definizione in parte circolare per cui l'ordinamento giuridico ha il potere di formare e rinnovare sè stesso.

La classificazione delle fonti segue due macroclassi:
- Fonti di produzione: le fonti abilitate all'innovazione dell'ordinamento giurico. Si distinguono in fonti-fatto e fonti-atto.
- Fonti di cognizione: le fonti con cui è possibile venire a conoscenza delle fonti di produzione.
Esistono inoltre fonti "non ufficiali" che sono fonti di cognizione fornite da soggetti pubblici e/o privati che non hanno valore legale.

Si approfondiranno in seguito le tecniche di rinvio ad altri ordinamenti originati dal diritto internazionale e da enti sovranazionali come l'Unione Europea.

Attraverso le fonti del diritto, il Legislatore ottiene il potere di emanare atti normativi. Tali atti tuttavia sono redatti in forma scritta come una raccolta di enunciati (in giurisprudenza disposizioni) che, per la complessità del linguaggio, si prestano a diverse interpretazioni. Gli atti normativi sono il frutto della logica della rappresentanza elettorale, del compromesso politico e dell'opera congiunta di quasi mille parlamentari.

Questo stato di cose genera numerosi contrasti tra gli atti, le cosiddette antinomie, che rendono l'ottenimento di norme coerenti impraticabile. La scienza giuridica ammette quattro criteri codificati nelle leggi per la loro risoluzione:
- Criterio cronologico: in caso di contrasto tra norme si deve preferire quella più recente a quella più antica. Il mezzo attraverso il quale si esprime tale prevalenza è l'abrogazione della legge precedente.
- Criterio gerarchico: in caso di contrasto tra due norme si deve preferire quella che nella gerarchia delle fonti occupa il rango più elevato. La prevalenza della norma superiore si esprime con l'annullamento di quella inferiore.
- Criterio di specialità: in caso di contrasto tra due norme si deve preferire la norma speciale (o specifica) a quella generale anche se questa è posteriore alla prima. In questo caso non si ha la perdita di efficacia o validità della legge non applicata.
- Criterio di competenza: a differenza dei primi tre non è un criterio prescrittivo ma esplicativo. Infatti spiega come è organizzato il criterio delle fonti e non si pone come una regola per l'interprete che deve risolvere un'antinomia. Esso sottolinea in pratica che, nell'ambito della stessa posizione gerarchica, in certi casi si deve la competenza di una norma rispetto alla sua forza gerarchica ricadendo quindi nel criterio di specialità.

Questa libertà interpretativa tuttavia, nell'ambito degli atti del potere esecutivo, viene limitata dalla Costituzione attraverso le riserve di legge che sono lo strumento con cui essa regola il concorso delle fonti nella disciplina di un determinata materia. Si distinguono cinque sorte di riserve:
- Riserve a favore di atti diversi dalla legge: sono rare e si applicano sulla legge costituzionale e sui regolamenti parlamentari.
- Riserva di legge formale: applicabile sugli atti legislativi prodotti dal procedimento parlamentare. In pratica il Parlamento con tale legge esprime la sua partecipazione ai processi decisionali del Governo.
- Riserva assoluta e Riserva relativa: la loro applicazione esclude qualsiasi intervento di fonti sub-legislative nella disciplina di una particolare materia. Il secondo tipo di riserva ammette però il concorrere del regolamento amministrativo.
- Riserve rinforzate: attraverso questi ultimi la Costituzione limita il potere del legislatore ossia della maggioranza politica nei confronti delle minoranze religiose o locali.

Strumenti personali