Effetti del fallimento sui rapporti pendenti

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Facoltà di Giurisprudenza - Materia: Diritto fallimentare
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[modifica] Effetti sui rapporti pendenti

Il fallimento produce effetti diversi per i rapporti ancora pendenti alla data di dichiarazione di fallimento e spetta al curatore entro 60 giorni da questa decidere se continuare o no previa autorizzazione del comitato dei creditori. Il contratto resta sospeso fino al momento della decisione del curatore. Stessa soluzione anche per il contratto preliminare. Superato il termine di 60 giorni, il contratto si intende sciolto tacitamente. La scelta del curatore non è in alcun caso fonte di risarcimento danni.

La domanda di risoluzione anteriore alla dichiarazione di fallimento produce i suoi effetti anche dopo la sentenza, ma il contraente non potrà richiedere restituzioni di somme e danni senza insinuarsi al passivo. Le clausole contrattuali che prevedono la risoluzione in caso di procedure liquidatorie sono sempre inefficaci.

Se si tratta di vendita di immobili e il compratore ha già acquisito la proprietà, il vincolo contrattuale non si scioglie; se è stato trascritto un contratto preliminare d'acquisto può essere ammesso al passivo; nella locazione finanziaria il contratto continua solo con l'esercizio provvisorio, altrimenti il locatore rientra nella proprietà del bene e viene ammesso al passivo per i crediti esistenti.

Nella locazione di immobili il fallimento del locatario non scioglie il contratto, mentre se a fallire è il conducente si stabilisce un equo indennizzo al locatario; si chiudono i contratti di c/c; nell'affitto d'azienda i contraenti possono decidere la continuazione entro 60 giorni; il contratto d'appalto si scioglie se entro 60 giorni il curatore non subentra nel rapporto.

Il fallimento di un'impresa comporta la cessazione delle sue attività produttive, ed è una giusta causa per la risoluzione dei contratti di lavoro (dipendente e non). Per il personale licenziato, può seguire l'adozione di ammortizzatori sociali come la cassa integrazione o la mobilità.

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