Costituzioni

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Costituzioni
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto costituzionale

La costituzione di un'organizzazione definisce la sua forma, struttura, attività, carattere e regole fondamentali.

Il termine deriva dal latino constitutio, che faceva riferimento ad una legge di particolare importanza, solitamente emanata dall'imperatore ed è tuttora usato nel diritto canonico per indicare decisioni rilevanti prese dal papa come, su tutte, la costituzione apostolica che fissa il regime da seguire durante il periodo di sede vacante e per l'elezione, nel successivo conclave, del nuovo vescovo di Roma.

L'uso attualmente più comune del termine rimanda, senz'altro, alla legge fondamentale di uno Stato, mentre per l'atto fondamentale di altri enti, pubblici o privati, usa solitamente la denominazione di statuto.

Quello di costituzione è termine ricco di significati, sia descrittivi che assiologici. Da un punto di vista descrittivo, si può in linea generale (e con una certa approssimazione) affermare che la costituzione è la legge fondamentale di un ordinamento giuridico, la fonte principale, o superprimaria, da cui deriva la legalità di tutte le altre fonti. Da un punto di vista assiologico, invece, diffuso soprattutto dall'illuminismo e dalla rivoluzione francese, con il termine costituzione si indica una determinata legge fondamentale, ed in particolare la legge fondamentale che fonda un sistema di separazione dei poteri.

Tipi di costituzione[modifica]

Si intende come costituzione vera e propria (in senso stretto) un corpo di leggi fondamentali prodotte dalla sovranità del popolo, di solito per il tramite di una assemblea costituente.

Se la costituzione è invece il risultato di una cessione di autorità da parte di un monarca si parla più propriamente di statuto (es. statuto albertino del 1848) o di carta costituzionale. Lo statuto è una costituzione ottriata (cioè concessa).

La maggioranza degli Stati ha alla base del proprio ordinamento una Costituzione scritta (come ad esempio quella dell'Italia e quella degli Stati Uniti d'America), mentre altri - solitamente di lunga tradizione democratica - non hanno una costituzione esplicita, ma alcune leggi di riferimento e delle consuetudini, che nel loro complesso possono essere considerate una costituzione materiale (ad esempio Regno Unito e leggi come Habeas corpus oppure Magna Charta).

Costituzioni rigide e flessibili[modifica]

Alcune costituzioni sono protette contro modifiche, nel senso che per la loro modifica richiedono un procedimento legislativo gravato da maggiori oneri procedurali rispetto alle leggi ordinarie. Un esempio è l'Italia, dove servono due passaggi in Parlamento, distanti non meno di tre mesi l'uno dall'altro, ed una maggioranza assoluta o di due terzi dei componenti, nella seconda votazione, per le modifiche costituzionali. Se i due terzi non sono raggiunti, alcuni soggetti possono chiedere la sottoposizione a referendum del progetto.

Le costituzioni si dicono rigide quando sono protette contro modifiche rispetto alle leggi ordinarie, ma anche quando operano organi di garanzia della Costituzione (caso della costituzione italiana). Sono invece flessibili negli altri casi, quando cioè la costituzione, dal punto di vista della modificabilità, è analoga ad una legge ordinaria, a cui è parificata nella scala gerarchica delle fonti.

Le procedure di aggravamento dell'iter legislativo per la modifica della costituzione sono volte ad ottenere il maggior consenso possibile da parte della collettività e garanzie per le minoranze. Per questo per l'approvazione di tali leggi è spesso richiesta una maggioranza parlamentare qualificata, molte costituzioni richiedono l'approvazione popolare dell'emendamento tramite referendum oppure l'approvazione degli Stati membri per gli Stati federali (es. USA).

In relazione al processo di modifica, esse si classificano in:

  • rigide: Costituzioni che non sono modificabili con la stessa procedura delle leggi ordinarie, ma prevedono un processo aggravato di revisione costituzionale;
  • flessibili: Costituzioni che sono modificabili con la stessa procedura delle leggi ordinarie

A ulteriore garanzia, molte Costituzioni rigide ritengono il procedimento di modifica costituzionale non modificabile.

La Costituzione italiana attualmente vigente, è entrata in vigore l'1 gennaio 1948 ed è stata scritta da un'Assemblea costituente dal giugno 1946 al dicembre 1947. Il 2 giugno 1946, il popolo italiano durante il referendum istituzionale seguito alla seconda guerra mondiale scelse una forma di governo repubblicana, che infatti è quella delineata dalla Costituzione. La Costituzione si divide in una parte generale che detta i principi primi dell'ordinamento, in particolare diritti e doveri dei cittadini e nucleo valoriale della Repubblica, ed una parte in cui delinea la forma di Governo. In chiusura, vi sono disposizioni ulteriori in gran parte relative al primo periodo di vigenza della Costituzione.

Il primo articolo della Costituzione sancisce che l'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. A garanzia della scelta repubblicana, l'ultimo articolo statuisce che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Da un punto di vista letterale, nessun'altra disposizione costituzionale è protetta, ed il legislatore potrebbe intervenire su qualsiasi punto del testo costituzionale. La dottrina, però, è concorde nel ritenere quasi tutta la prima parte della Costituzione immutabile nel suo nucleo essenziale, in quanto intrinsecamente correlata alla forma repubblicana e perciò nella scelta del giugno 1946 posta alla base dell'attuale ordinamento italiano. Si immagini, ad esempio di poter modificare l'articolo 3 per ammettere discriminazioni in base al sesso, od alla religione. Ciò sarebbe in palese contrasto con la nozione di repubblica democratica, che tacitamente implica l'uguaglianza dinanzi alla legge dei cittadini. Per questo motivo, è difficile immaginare che la Corte Costituzionale non reagirebbe ad una modifica ai valori della Repubblica.

La Corte Costituzionale col le sentenze 30 e 31 del 1971 ha affermato che le norme di altri ordinamenti di cui la Costituzione prevede il rinvio, non possono violare i "principi supremi dell'ordinamento costituzionale" (ciò, fra l'altro, comporta la non applicabilita delle norme comunitarie con essi contrastanti). Perciò è possibile tracciare una gerarchia materiale fra le norme costituzionali: i principi supremi sono sottratti anche a revisione costituzionale (rimane ad insindacabile giudizio dei giudici delle leggi stabilire cosa sia principio e cosa no).

Categoria:Diritto costituzionale

Costituzioni brevi e lunghe[modifica]

Le costituzioni, si dicono "brevi" se contengono un numero ristretto di disposizioni riguardanti principi fondamentali, stabiliscono regole basilari della struttura statale e degli organi costituzionali e garantiscono alcuni diritti fondamentali dell'individuo.

Con le costituzioni "lunghe" si amplia l'ambito di interesse, passando talvolta a disciplinare vari aspetti della società civile dettando regole oltre che generali, anche particolari.

Lo Statuto albertino corrisponde a ciò che si definisce una costituzione breve: si limita ad enunciare i diritti (che sono per lo più libertà dallo Stato) ed ad individuare la forma di governo, ma non si pone il fine di raggiungere obiettivi di convivenza, né di prefigurare i rapporti dei consociati (Stato-comunità) tra di loro e tra questi e lo Stato-apparato. La Costituzione della Repubblica Italiana, invece, è lunga, ossia contiene disposizioni in molti settori del vivere civile, non limitandosi ad indicare le norme sulle fonti del diritto.

Costituzione materiale[modifica]

La nozione di Costituzione materiale è dovuta all'elaborazione di Costantino Mortati (1891-1985). Tali studi sono stati riscoperti alla fine del XX secolo.

Le definizioni più comuni della costituzione fanno riferimento ad essa come sorgente del diritto, da cui discendono le altre leggi. Tale approccio ha però pieno senso in una visione statica od almeno in una prospettiva di tipo storico.

Una visione invece dinamica di costituzione non può fare a meno di vedere come essa sia una rappresentazione formalizzata dei rapporti di potere tra le varie classi sociali. Chi non ama il concetto di classe sociale può considerare termini come lobby o gruppo d'interesse. L'evoluzione dei rapporti di potere porta gradatamente ad uno scollamento tra la legge scritta e quella applicata e concretamente "vivente".

Il progressivo scollamento tra la costituzione scritta e quella applicata può portare a situazioni traumatiche (o rivoluzionarie, o catastrofiche) in cui i poteri cambiano ed i nuovi rapporti di potere vengono sanciti in una versione rivista della carta costituzionale.

È forse il caso di dire che spesso alcune leggi di dettaglio che sanciscono i nuovi rapporti di potere possono comparire prima della modifica costituzionale. Nello stesso tempo ci può essere un contributo della giurisprudenza ad interpretare le leggi esistenti secondo i nuovi rapporti di potere che si vanno configurando. A ciò si possono sommare atti dell'esecutivo (del governo) non in aderenza con la Costituzione scritta.

L'assieme di nuove leggi, di nuova giurisprudenza, di atti dell'esecutivo, si possono configurare come una organizzazione di fatto dello Stato, cioè una costituzione materiale, diversa da quella scritta.

Andrebbero forse aggiunte agli interpreti della costituzione materiale anche le parti sociali coinvolte, che percepiscono i cambiamenti del potere reale e si adeguano ad esso (esempio: sindacati).

In questo approccio evolutivo, forse crudo ma abbastanza realistico, la Costituzione non è tanto la madre di tutte le leggi ma quasi la figlia dello stato di fatto che ha prodotto un cambiamento della costituzione materiale, mentre le classi sociali od i gruppi d'interesse che erano meglio rappresentati dalla costituzione scritta restavano incapaci di difendere la loro costituzione.

I primi studi sulla Costituzione risalgono al periodo Illuminista.

Costituzione formale[modifica]

È il particolare atto normativo con cui viene stabilito un nuovo ordine politico e statuale. È il documento (scritto) nel quale sono contenuti i princìpi, i valori, le regole e gli istituti fondamentali dell'organizzazione statale; esso può coincidere o meno con la costituzione materiale, dato che quest'ultima ne rappresenta l'evoluzione spaziale e temporale, evoluzione che può svilupparsi in modo diverso dal "progetto fondante".

Nel caso italiano, ad esempio, la Costituzione formale è costituita dal testo entrato in vigore nel 1948.

La costituzione e l'Europa[modifica]

Il processo di integrazione europea (per quanto oggi appaia in una fase di stanca) ha già raggiunto risultati notevoli ed impone un ripensamento del concetto di costituzione e del concetto correlato di sovranità. È opportuno chiarire che in pratica una costituzione materiale europea già esiste (in base ai tanti trattati già approvati ed alla percezione comune) indipendentemente dal fallimento del Trattato che definisce una Costituzione europea.

Il progressivo muoversi della sovranità dal livello nazionale a quello sovranazionale (sia esso comunitario o federativo, da vedere come si concretizzerà) sta avvenendo in buona parte in forma di trattati tra gli Stati-nazione comunitari. In rare occasioni si è fatto ricorso al referendum. A questo punto un'eventuale Costituzione europea sarebbe ancora basata sulla sovranità popolare?

Nel frattempo le legislazioni europee prevalgono sulle leggi nazionali, integrandosi finora in modo sufficientemente armonico, a meno che non vadano a toccare i principi fondamentali, solitamente espressi nelle parti iniziali delle costituzioni nazionali. In tali casi alcuni Stati (tra cui l'Italia) hanno considerato che siano le Corti costituzionali nazionali a decidere, considerando irrinunciabili i diritti fondamentali.

Se in caso di contrasti è la Corte costituzionale nazionale a decidere, è lì che oggi risiede la sovranità. Un'eventuale Costituzione europea presumibilmente tenderebbe a privare di tale potere le corti nazionali.