Codice di diritto canonico

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Codice di diritto canonico
Tipo di risorsa Tipo: lezione
Materia di appartenenza Materia: Diritto canonico

Il Codice di Diritto Canonico (abbreviato in CIC, dal titolo latino Codex Iuris Canonici), è il codice normativo della Chiesa cattolica di rito latino.

Storia[modifica]

Fino al 1917 non esisteva un Codice di diritto canonico, ma solo un insieme di leggi promulgate in tempi diversi e in risposta a situazioni diverse. Le raccolte del Corpus iuris canonici avevano solo una natura privata Bisogna tener presente che anche per quello che riguarda il diritto civile dopo la redazione del corpus iuris civilis dei tempi di Giustiniano per mille e duecento anni si è avuta una situazione simile. Con il codice Napoleone, invece l'Europa continentale riscoprì la necessità di avere un corpo normativo organicamente strutturato. Sull'esempio francese quasi tutti gli stati dell'Europa continentale passarono ad un regime di codice. Un certo ritardo ci fu per la Germania in cui il codice entrò in vigore il primo gennaio del 1900.

Sulla scia di questa evoluzione del diritto civile anche in campo canonico si sentiva la necessità di dare una interpretazione retta e uniforme della normativa della chiesa. Il Papa Pio IX decise di organizzare e riunire in un unico corpus tutte le leggi ecclesiastiche; anche per questo, indisse il concilio Vaticano I. A causa della guerra fra Francia e Prussia, Napoleone III fu costretto a ritirare le truppe che aveva poste a difesa dello Stato Pontificio e questo permise (tramite la storica Breccia di Porta Pia) al Regno d'Italia di annettere lo Stato della Chiesa, facendo perdere al Papa la propria autonomia territoriale.

Presentendo questo, l'anno precedente alla breccia, il Papa aveva interrotto il concilio e, a causa di quest'interruzione, il progetto di Codice era passato in secondo piano. Ma era ancora alla ribalta il problema della certezza del diritto: l'ultima raccolta di decretali risaliva al 1582 e, da allora, gli atti legislativi papali si erano susseguiti numerosi e senza organicità. Fu per questo che, nel 1915, Papa Pio X decise di rimettere mano al progetto del predecessore e fece cominciare la stesura di un Codex Juris Canonici; la sua opera fu portata a termine dal suo successore Benedeto XV, che promulgò il Codex del w:1917|1917. Dato l'intervento dei due Papi, esso è conosciuto ancora oggi come "Codice Pio-Benedettino" o Piano Benedettino.

Il 25 gennaio del 1983, sotto il pontificato di Giovanni Paolo II, fu promulgata la versione riformata del CIC: il titolo, Codex Iuris Canonici, resta invariato rispetto alla versione precedente; il testo ufficiale è in latino. La revisione era stata iniziata da Giovanni XXIII nel 1959, e fortemente voluta dal Concilio Vaticano II.

Finalità[modifica]

La Costituzione apostolica Sacrae Disciplinae Leges (25 gennaio 1983) con cui Giovanni Paolo II ha promulgato il nuovo CIC spiega:

"Il codice non ha come scopo in nessun modo di sostituire la fede, la grazia, i carismi e soprattutto la carità dei fedeli nella vita della chiesa. Al contrario, il suo fine è piuttosto di creare tale ordine nella società ecclesiale che, assegnando il primato all'amore, alla grazia e al carisma, rende più agevole contemporaneamente il loro organico sviluppo nella vita sia della società ecclesiale, sia anche delle singole persone che ad essa appartengono".

Aggiunge che il CIC è "lo strumento indispensabile per assicurare il debito ordine sia nella vita individuale e sociale, sia nell'attività stessa della chiesa".

All'inizio del Codice si stabilisce che il CIC riguarda solo la Chiesa latina (can. 1); le altre chiese cattoliche sui iuris, quelle di rito orientale, sono disciplinate dal Codice dei canoni delle Chiese orientali (promulgato nel 1990).

Struttura[modifica]

Il Codice di diritto canonico del 1983 consta di 1752 canoni. Il codice è diviso in sette "libri", ognuno dei quali è suddiviso in varie "parti", a loro volta suddivise in "titoli", poi "capitoli", e quindi "articoli". A differenza del diritto civile, "articolo" è quindi una sezione, un raggruppamento di alcune norme, e non le norme stesse; la norma particolare infatti è detta canone (abbreviato in "can.", plurale "cann."). I canoni possono essere ulteriormente suddivisi in commi, e nel testo la suddivisione è indicata dal carattere "§".

Le grandi sezioni in cui si articola il Codice sono le seguenti:

  • LIBRO I - Norme generali (Cann. 1-203)
Include 203 canoni suddivisi in 11 titoli: leggi ecclesiastiche, procedure, decreti generali, singoli atti amministrativi, statuti e regolamenti, definizione delle persone fisiche e giuridiche, atti giuridici, potere di governo, uffici ecclesiastici, computo del tempo.
È il libro più significativo per una prospettiva teologica; esso include 543 canoni organizzati in tre parti: "I fedeli", "La costituzione gerarchica della Chiesa", "Gli istituti di vita consacrata e società di vita apostolica". Nella prima parte si tratta del laicato e del clero, e dei rispettivi diritti e doveri. Nella seconda parte si definiscono la suprema autorità della Chiesa e le Chiese particolari (diocesi e altre strutture ecclesiali ad esse equiparate). La terza parte regolamenta i tipi di comunità religiose, gli Istituti di Vita consacrata\istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica.
  • LIBRO III - La funzione di insegnare nella Chiesa (Cann. 747-833)
Contiene 87 canoni riguardanti la predicazione, la catechesi, l'attività missionaria, l'educazione cristiana, le pubblicazioni e la professione di fede.
  • LIBRO IV - La funzione di santificare nella Chiesa (Cann 834-1253)
Annovera 420 canoni. La prima parte concerne i sacramenti: il ministro di ogni sacramento, la disposizione del ricevente, la sua celebrazione. La seconda parte concerne i sacramentali, l'ufficio divino, i funerali, la devozione ai santi, i voti e i giuramenti. La terza parte presenta i luoghi sacri e le osservanze devozionali (digiuni, giorni consacrati...).
  • LIBRO V - I beni temporali della Chiesa (Cann. 1254-1310)
Legifera sulla proprietà in 57 canoni, occupandosi della sua acquisizione, amministrazione, alienazione; si occupa anche di lasciti e pie fondazioni.
  • LIBRO VI - Le sanzioni nella Chiesa (Cann. 1311-1399)
Consta di 89 canoni relativi alle punizioni ecclesiastiche (tra cui la scomunica, l'interdetto...)
  • LIBRO VII - I processi (Cann. 1400-1752)
Presenta 353 canoni sulle norme procedurali. Stabilisce le regole per i tribunali, i vicari, la giurisdizione ordinaria e straordinaria, i gradi di giudizio e l'appello, la Segnatura apostolica, le procedure amministrative per i tribunali e le regole per gli uffici che si occupano di dirimere contenziosi riguardanti l'esercizio dell'autorità amministrativa.

Dottrina[modifica]

La struttura del CIC riflette l'ecclesiologia del Concilio Vaticano II.

Norma generale del CIC è la salus animarum, la salvezza delle anime: finalità del diritto canonico è quindi, nella mente del legislatore, quella di aiutare l'opera dell'evangelizzazione e della cura pastorale che la chiesa realizza.

  • Un primo punto importante di dottrina è la concezione della chiesa come popolo di Dio. Il titolo del Libro II riflette questo nome che il Vaticano II dà alla chiesa. La successione dei titoli inizia dalla vocazione generale, la vocazione battesimale di tutti i fedeli, con i diritti e doveri che sono propri di tutti i membri della chiesa (si tratta in successione dei fedeli laici, dei chierici, delle prelature personali, delle associazioni dei fedeli). Solo dopo questa trattazione si passa a delineare la struttura gerarchica della Chiesa, con la suprema autorità della chiesa (papa, cardinali, curia romana! curia romana) e le diocesi (qui chiamate chiese particolari). La trattazione del popolo di Dio si chiude con la vita religiosa. È da notare la differenza con il CIC del 1917, dove senz'altro si iniziava la trattazione dalla suprema autorità, discendendo poi verso i fedeli laici, in ossequio a una ecclesiologia strettamente gerarchica. Nel testo del 1983 la prospettiva è rovesciata: la ecclesiologia di base è quella della comunione gerarchica, che valorizza innanzitutto la presenza e la funzione di tutti i fedeli nella chiesa.
  • La chiesa è vista come "comunione". Ciò determina le relazioni che devono intercorrere fra le chiese particolari e quella universale, e fra la collegialità di tutti i vescovi e il primato del papa
  • Un altro punto di dottrina importante è la concezione dell'autorità come servizio.
  • Inoltre, la dottrina per la quale tutti i membri del popolo di Dio, nel modo proprio a ciascuno, sono partecipi del triplice ufficio di Cristo: sacerdotale, profetico e regale.
  • Significativo è pure l'affermazione dell'impegno che la chiesa deve porre nell'ecumenismo.

Interpretazione[modifica]

Perché la norma del CIC possa essere interpretata rettamente, la Costituzione Apostolica Sacrae Disciplinae Leges (1984) stabilì la creazione della "Pontificia Commissione per l'Interpretazione Autentica del Codice di Diritto Canonico" (abbreviata PCCICAI, dal nome latino Pontificium Consilium Codicis Iuris Canonici Authentice Interpretando).

In seguito la Costituzione Apostolica Pastor Bonus (1988) ha trasformato la Commissione nel Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi (attuale Pontificio Consiglio per i testi Legislativi, dal 2000), con una competenza più ampia: oltre all'interpretazione del Codice e delle altre leggi universali della Chiesa cattolica, offre consulenza giuridica alle congregazioni della Curia Romana e analizza la conformità delle leggi particolari alle leggi universali.