Associazioni

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Facoltà di Giurisprudenza - Materia: Diritto privato
Facoltà di Giurisprudenza
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Il vigente ordinamento, accando alle persone fisiche e agli enti pubblici, disciplina distintamente due gruppi di persone giuridiche private:

Le associazioni sono raggruppamenti di individui, organizzati sulla base del contenuto del vincolo associativo, frutto di autonomia associativa, che è una species del genus autonomia privata. L'attuale Costituzione si occupa del fenomeno associativo in più norme.

Indice

L'art. 18 della Costituzione [modifica]

Già lo Statuto albertino, all'art. 32, garantiva la libertà di riunione, cioè di radunarsi pacificamente, alla quale la dottrina riconduceva anche la libertà di associarsi, che però in concreto era cospicuamente limitata da varie leggi ordinarie.

La vigente Costituzione repubblicana è stata innovativa sul punto, esplicitamente ammettendo e disciplinando il diritto di associarsi liberamente. L'art. 18 della Costituzione dispone che "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare". Tale norma è basata sulla garanzia di poter perseguire in maniera collettiva ogni fine "lecito al singolo", in quanto manifestazione dello sviluppo della personalità individuale.

Dalla lettura testuale della disposizione, sembrerebbe che il diritto di costituire associazioni spetti solo ai "cittadini", ad esclusione perciò degli stranieri e degli apolidi (che tutt'al più potrebbero aderire ad associazioni già costituite da "cittadini"), e ad esclusione degli enti collettivi (che non sarebbero titolari del diritto di associarsi riferito al solo cittadino in quanto persona fisica).
Questa tesi, tanto rigida quanto minoritaria, è contestata dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti, orientate ad ammettere sia le associazioni formate (anche in via esclusiva) da stranieri e apolidi, sia le cd. «associazioni di 2° grado» (formate cioè a loro volta da altre entità associative).
L'art. 18 va letto insieme all'art. 2 della Costituzione, per avere una corretta ricostruzione del fenomeno associazionistico: la libertà di associarsi è un «diritto fondamentale» della persona, cioè un diritto che compete al singolo in quanto tale, sia esso individuo isolato, sia esso gruppo di individui (ente collettivo).
Quanto a quest'ultimo aspetto, si può fare l'esempio delle cd. «organizzazioni di massa»: si pensi ad un partito politico o ad una federazione sindacale, che operano in ambito nazionale e sono costituiti da associazioni minori o periferiche (sezioni locali di partito, sindacati territoriali), con competenze più limitate e ciascuna collegata alla propria struttura di vertice.

Dalla lettura testuale dell'art. 18, emerge altresì che l'unico limite alla libertà di associarsi sia il divieto di formare associazioni illecite dal punto di vista penale, essendo vietato perseguire in forma collettiva ciò che è vietato al singolo. Difatti, se non ricorrono gli estremi per l'applicazione di leggi penali, la portata dell'art. 18 si riespande in tutta la sua pienezza e la libertà di associarsi resta sottoposta al solo vaglio di meritevolezza degli interessi di cui all'art. 1322 del Codice civile.

Atipicità delle associazioni [modifica]

Poiché il Codice civile disciplina alcune determinate figure di persone giuridiche private, si è posto il problema se i singoli possano creare organismi collettivi atipici, diversi cioè da quelli previsti nel Libro I° e Libro V° del Codice.

La tesi dominante sostiene l'esistenza del principio di tipicità in materia, per cui non è concepibile che i privati possano creare modelli organizzativi ulteriori rispetto a quelli testualmente previsti. In ogni caso, qualsiasi organismo collettivo, per quanto si possa discostare dagli schemi tipici, deve pur sempre essere composto da un sostrato patrimoniale, dall'elemento personale e dall'elemento teleologico, e di conseguenza o rientra nello schema dell'associazione (che è sempre uno schema tipico) o in quello delle «altre istituzioni private» (categoria amorfa ma tipica, alla qale si riconducono in via residuale tutti i possibili fenomeni associativi che non trovano una precisa collocazione in altre categorie tipiche) o infine in uno dei tipi legali di società commerciale di cui al Libro V° del Codice civile.

L'opposta tesi, minoritaria ma autorevole e in via di espansione, mette in evidenza l'ampiezza del diritto di associazione così come previsto dall'art. 18 della Costituzione, concludendo che l'autonomia associativa ben può dare vita ad organismi collettivi atipici, come ad es. i consorzi urbanistici in quanto il contratto associativo è un accordo di auto-organizzazione che consente alle persone giuridiche private di articolarsi nella maniera più opportuna in ordine al raggiungimento degli scopi comuni.

Cenni storici [modifica]

È nota la tradizionale diffidenza del legislatore italiano nei confronti degli enti e dei «corpi morali», diffidenza derivata dall'ordinamento francese, dove erano addirittura osteggiati i raggruppamenti sociali, al contrario del sistema tedesco che ammetteva sia le persone giuridiche riconosciute che quelle non riconosciute. La diffidenza del legislatore italiano si tradusse in indifferenza legislativa nei confronti delle formazioni sociali.

È altresì noto che il Codice civile del 1865 seguiva ancora la teoria della finzione di Savigny, per cui solo l'uomo è soggetto di diritto ma l'ordinamento può operare una fictio ed attribuire ad un gruppo la capacità di diritto: l'art. 2 del Codice civile abrogato affermava che «i corpi morali sono considerati come persone».

Inoltre, era molto sentita l'esigenza di ordine pubblico di evitare la formazione della cosiddetta "manomorta", cui si tentava di porre rimedio con una marcata invasività dei poteri dell'Amministrazione statale nelle manifestazioni di autonomia privata attraverso due canali: la concessione del riconoscimento della personalità ed il regime autorizzatorio dei controlli sugli acquisti (in funzione di controllo).

Peraltro, il principio di autorità e centralismo sotteso alla legislazione monarchica determinava una scarsa considerazione dei valori del pluralismo. E questo si rifietteva anche nella Relazione al Codice civile del 1942, dove si definiscono gli enti collettivi come «contrattuale riunione di più persone», cioè come atto di autonomia privata. Veniva così accolta dal legislatore la teoria della realtà organica di Carnelutti, secondo cui l'ordinamento trova -nella realtà sociale- «volontari raggruppamenti» e concede loro personalità giuridica, consentendogli in questo modo di raggiungere le proprie finalità collettive. Ma in ogni caso la società civile doveva essere posta al riparo dal pericolo della formazione di patrimoni di dubbia origine: ecco spiegata la ratio dell'abrogato art. 17 del Codice civile, che in origine voleva evitare abusi ed accumuli di beni eccessivi o estranei allo scopo sociale.

Il "riconoscimento" delle associazioni [modifica]

Con l'atto di riconoscimento, abrogato dal d.P.R. n. 361/2000, l'ordinamento assumeva nel suo ambito il substrato sociale preesistente e gli conferiva (alla stregua di un autentico privilegio) l'attitudine e la capacità di essere soggetto autonomo nel mondo giuridico.
La regolamentazione codicistica del riconoscimento prevedeva che le istituzioni di carattere privato acquistavano, ai sensi dell'art. 12 cod. civ., la personalità giuridica attraverso un d.P.R.; per gli enti pubblici, il riconoscimento era disposto per legge.
Il procedimento era regolato dal Libro I° e dalle disposizioni di attuazione:

  • redatto l'atto costitutivo secondo le modalità descritte dall'art. 16 cod. civ. e nella forma dell'atto pubblico, si allegava la documentazione comprovante la liceità dello scopo e l'idoneità del patrimonio a perseguire lo scopo stesso, poi si inviava il tutto alla Prefettura territorialmente competente, dove s procedeva ad una prima verifica formale e al successivo inoltro al Ministero di riferimento;
  • il Ministero procedeva ad una "delibazione discrezionale" circa lo scopo ed i mezzi economici, al fine di accertare se il nuovo ente era in grado di perseguire con stabilità ed in via autonoma i suoi fini (dichiarati nell'atto costitutivo), cioè se era tale da giustificare la creazione di un nuovo autonomo centro di interessi con base patrimoniale adeguata. Se nell'atto costitutivo si riscontravano vizi, il Ministro non poteva modificarlo neanche per renderlo conforme alla legge. In caso di modifiche non autorizzate o di rifiuto immotivato del decreto di riconoscimento, era previsto il ricorso al giudice amministrativo.
  • veniva infine adottato il decreto, previo parere del Consiglio di Stato, che dal 1942 al 1991 aveva veste formale di d.P.R.; la legge n. 13/1991 ha poi elencato tassativamente gli atti amministrativi da adottarsi con d.P.R. e non vi ha incluso il decreto di riconoscimento, sicché la concessione di tale decreto è passata al Ministro competente (che fino al 2000 lo ha adottato con decreto ministeriale oppure ha delegato per l'emanazione il Prefetto). Il decreto aveva natura costitutiva di personalità giuridica e veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  • l'ultimo adempimento era dato dalla registrazione (iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche, tenuto nella Cancelleria commerciale del Tribunale) degli estremi del decreto e degli altri connotati della persona giuridica.

Collegamenti esterni [modifica]